Verordnung (eg) nr

Regolamento (CE) n. 883/2004
- Riliquidazione di pensioni -

Lei fruisce già di una pensione tedesca liquidata ai sensi del diritto comunitario ovvero ha
presentato una domanda di pensione che in passato è stata respinta in quanto non aveva perfezionato il requisito minimo di assicurazione ai sensi del diritto comunitario. Per quali paesi vige il diritto comunitario?
Fino ad ora sono i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 che coordinano i regimi di sicurezza sociale degli stati membri dell’Unione Europea (UE): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (parte meridionale), Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Essi valgono inoltre per gli stati aderenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) nonché per la Svizzera. A partire da quando vige la nuova normativa?
A partire dal 1° maggio 2010 i regolamenti finora vigenti saranno sostituiti dai nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. Tuttavia, i nuovi regolamenti sono validi soltanto nei confronti degli stati dell’UE a partire da tale data. Nei confronti degli stati aderenti al SEE e della Svizzera nonché dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario il nuovo diritto comunitario sarà applicato soltanto quando saranno adeguati ai nuovi regolamenti: • l’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (accordo SEE) ovvero • l’accordo stipulato con la Svizzera sulla libera circolazione delle persone ovvero • il regolamento (CE) n. 859/2003 che estende le disposizioni del diritto comunitario ai Che cosa cambia per le pensioni?
Per il calcolo della pensione ai sensi dei nuovi regolamenti valgono, in sostanza, gli stessi principi della normativa comunitaria finora vigenti. A parte alcuni casi eccezionali, le pensioni già liquidate non subiscono variazioni. E’ possibile che in alcuni casi singoli sorga per la prima volta il diritto a pensione per via della Le informazioni che Le chiediamo qui di seguito sono finalizzate ad aiutare sia Lei che noi ad individuare se le variazioni subite dalla normativa comunitaria siano per Lei importanti e se Le convenga pertanto presentare domanda di riliquidazione. 1. Oltre alla Sua pensione a carico della Deutsche nosì 1
Rentenversicherung percepisce anche una pensione a carico della Deutsche Landwirtschaftliche Sozialversicherung o ha versato contribuzione in un regime speciale agricolo per lavoratori autonomi in un altro stato membro dell’UE? 2. Ha versato contribuzione ad un regime speciale professionale nosì 2
per lavoratori autonomi che sino ad ora non è stata considerata 3. E’ immigrato in Germania dopo il 30 aprile 2004 da Estonia, nosì 3
Lettonia o Lituania come rifugiato riconosciuto? 4. a) Percepisce una prestazione in qualità di orfano (pensione nosì 4
orfanile o importo differenziale su pensione orfanile) sulla base di periodi assicurativi compiuti in Belgio, Danimarca, b) Percepisce una pensione per orfani (pensione orfanile o nosì 4
importo differenziale su pensione orfanile) e Suo padre/Sua madre risulta deceduto prima del 1° settembre 1999? Devo presentare una domanda?
Se ha risposto „sì” ad almeno una delle domande sopra riportate, Le raccomandiamo di presentare domanda di riliquidazione. Se percepisce già una pensione, l’importo finora in pagamento non può diminuire in seguito alla domanda di riliquidazione. A partire da quando sarà pagata la nuova pensione?
Se presenta la Sua domanda di riliquidazione entro il 30 aprile 2012, percepisce un’eventuale pensione maggiore a partire dal 1°maggio 2010. Decorso tale termine biennale, l’eventuale pensione maggiore decorrerà soltanto dalla data di presentazione della
Avvisi e spiegazioni:

1 In Germania Lei percepisce sia una pensione a carico della Landwirtschaftliche Sozialversicherung che dalla Deutsche Rentenversicherung e ha anche versato contribuzione ad un regime agricolo speciale in un altro stato dell’UE. Secondo la normativa comunitaria finora vigente i periodi assicurativi compiuti in un regime agricolo speciale per lavoratori autonomi di un altro stato dell’UE e già considerati nella prestazione erogata dalla previdenza sociale tedesca per gli agricoltori sono già stati presi in considerazione per l’esame del diritto ma non per il calcolo della Sua pensione a carico della Deutsche Rentenversicherung. Applicando il regolamento (CE) n. 883/2004 tali periodi assicurativi possono essere anche considerati, in aggiunta, nel calcolo in regime internazionale della pensione a carico della Deutsche Rentenversicherung. Tuttavia ciò non porta in ogni caso ad un risultato più favorevole. L’importo della pensione a carico della Deutsche Rentenversicherung sarà più elevato di quello calcolato finora (in regime internazionale) soltanto se sussistono dei periodi tedeschi scoperti di contribuzione che, per via di (ulteriori) periodi assicurativi presenti in altri stati membri, ottengono una valutazione superiore. 2 I periodi assicurativi accreditati in un regime speciale professionale per lavoratori autonomi la cui istituzione è facoltativa e dipendente dall’iniziativa degli interessati, finora non rientravano nel campo di applicazione materiale della normativa comunitaria e pertanto non potevano essere presi in considerazione per il diritto ed il calcolo della pensione tedesca. Tali regimi esistono a Cipro per i medici e gli avvocati nonché per determinati gruppi professionali in Spagna. Con l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 tali periodi possono essere presi in considerazione per il calcolo in regime internazionale della pensione a carico della Deutsche Rentenversicherung. Tuttavia, la considerazione degli stessi non in ogni caso comporta una prestazione più favorevole. L’importo della pensione a carico della Deutsche Rentenversicherung sarà più elevato di quello calcolato finora (in regime internazionale) soltanto se sussistono dei periodi tedeschi scoperti di contribuzione che, per via di (ulteriori) periodi assicurativi presenti in altri stati membri, ottengono una valutazione superiore. Dall’allegato n. 2 al Suo provvedimento può desumere se tali periodi siano già stai presi in considerazione per la Sua pensione. 3 Gli „Spätaussiedler“ (persone di origine tedesca immigrati dai paesi dell’est) riconosciuti ai sensi della legge federale in materia di sfollati (BVFG) hanno dei diritti ai sensi della legge tedesca sulle pensioni ai profughi (FRG). Ciò significa che i periodi assicurativi compiuti nel paese di provenienza vengono considerati nella pensione tedesca come se fossero stati compiuti in Germania. Se l’organismo pensionistico del paese di provenienza paga anche una pensione sulla base di tali periodi, essa viene dedotta dalla pensione tedesca per evitare un doppio pagamento. Nonostante l’adesione dei nuovi stati all’Unione Europea la legge tedesca sulle pensioni ai profughi deve essere applicata anche in futuro. In relazione agli stati baltici Estonia, Lettonia e Lituania tale regola valeva finora soltanto per gli assicurati risultanti immigrati in Germania entro e non oltre il 30 aprile 2004 (data della scadenza). Se l’immigrazione era avvenuta in data posteriore, i periodi compiuti in Estonia, Lettonia o Lituania potevano essere presi in considerazione soltanto nell’ambito della normativa comunitaria; in tal caso ogni stato interessato pagava la pensione soltanto in relazione ai periodi compiuti sotto la propria legislazione. Con il regolamento (EG) n. 883/2004 viene meno la regola di scadenza finora vigente. I periodi di assicurazione compiuti in Estonia, Lettonia o Lituania possono essere presi in considerazione nella pensione tedesca come periodi assicurativi tedeschi ai sensi della normativa che disciplina le pensioni ai profughi anche se l’immigrazione in Germania è avvenuta soltanto successivamente al 30 aprile 2004. Ciò dovrebbe portare sistematicamente ad un aumento della pensione in pagamento. In alcuni casi è possibile che con la nuova normativa sorga il diritto ad una pensione prima non esistente. 4 La normativa europea finora in essere prevedeva, per gli orfani, un’eccezione dal principio „ogni stato membro paga soltanto la quota-parte della pensione riferita ai propri contributi” Riguardo alle pensioni orfanili uno stato membro era in primo luogo tenuto alla liquidazione della prestazione ed erogava la pensione in sostituzione degli altri stati interessati. Lo stato membro competente univa i periodi assicurativi compiuti negli stati interessati per pagare una pensione complessiva. Era regolarmente competente lo stato membro in cui risiedeva l’orfano. Lo stato membro non tenuto ad erogare alcuna pensione orfanile esaminava sempre se doveva pagare un complemento sulla pensione complessiva erogata dallo stato in primo luogo obbligato al pagamento della prestazione. Se l’assicurato risultava deceduto già prima del 1° settembre 1999, la regola innanzi descritta valeva per tutti gli stati membri dell’epoca. Qualora fossero stati compiuti periodi assicurativi anche in Belgio, Danimarca, Francia o Irlanda, tale regola valeva anche per i decessi oltre il 1°settembre 1999. In caso di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 la Deutsche Rentenversicherung eroga una propria pensione orfanile sulla base dei periodi assicurativi tedeschi anche se sono interessati gli stati di Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna o Irlanda.

Source: http://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/250862/publicationFile/4405/flyer_eu_recht_1_5_2010.pdf

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Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens · Angaben zum Produkt · Handelsname: DC Tuning Brake Calipers Paint set 01 · Artikelnummer: 889790, 889776, 889783, 661105, 899683, 651687 · Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Farbe · Hersteller/Lieferant: MOTIP D

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International Science and Investigation Journal ANTIMICROBIAL EFFICACY OF Aloe vera JUICE AGAINST MULTI-ANTIBIOTIC RESISTANT BACTERIA STRAINS IN ABEOKUTA, NIGERIA. *Akinduti Paul Akinniyi. Department of Medical Microbiology & Parasitology, Olabisi Onabanjo Universit,P.M.B.2001, Sagamu , Ogun State, Nigeria. e-mail:[email protected] of Medical Microbiology & Parasi

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